Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 528-bis. - (Esclusione di punibilità). - Non sono punibili per i reati previsti e puniti dall'articolo 528 i titolari e gli addetti delle biblioteche pubbliche i quali, nell'esercizio delle proprie mansioni, selezionano, custodiscono e consegnano testi custoditi nelle biblioteche.
      Ai fini del presente articolo si considerano pubbliche le biblioteche gestite direttamente o indirettamente, anche tramite convenzioni, da enti pubblici».